ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
28 marzo 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile
per fronteggiare l'emergenza
derivante dalla attuale situazione internazionale.
(Ordinanza n. 3275). (GU n. 74 del 29-3-2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione
al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante
da possibili azioni di natura terr oristica conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Considerato che l'attuale situazione di diffusa
crisi internazionale, aggravata dal conflitto bellico in atto
sul territorio iracheno, ha determinato un considerevole innalzamento
del rischio di attentati di natura terroristica;
Ritenuto, pertanto, imprescindibile ed urgente
provvedere all'adozione di misure di carattere emergenziale idonee a
tutelare
la cittadinanza dalle conseguenze di possibili azioni
terroristiche, fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno;
Dispone:
Art. 1.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario
delegato, nell'ambito delle competenze istituzionali di protezione
civile, provvede, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori
cui assegnare specifici settori di intervento, all'assunzione urgente
di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le
possibilita' che si verifichino danni all'incolumita' pubblica e
privata, conseguenti ad eventi calamitosi di natura terroristica.
2. Il commissario delegato, previa individuazione nell'ambito
delle attribuzioni di protezione civile delle varie ipotesi di
rischio connesse agli eventi di cui al comma 1, in particolare, provvede:
a) alla definizione di piani di emergenza
recanti l'individuazione di interventi medico-sanitari, rispetto ad
ipotesi di contaminazioni chimiche, biologiche, nucleari e di
componenti radioattive;
b) alla identificazione di procedure amministrative di
carattere informativo, finalizzate a consentire l'acquisizione alla
sala operativa del Dipartimento della protezione civile di ogni
necessario elemento conoscitivo per poter successivamente
assicurare l'attuazione di tempestivi interventi. A tale scopo il
commissario delegato e' autorizzato ad emanare direttive vincolanti nei
confronti delle altre amministrazioni che dispongono di strutture addette
alla ricezione di elementi informativi in materia di protezione civile
di interesse della presente ordinanza, per concentrare in un
unico contesto operativo l'indispensabile quadro conoscitivo;
c) a predisporre piani informativi recanti norme di condotta
per la popolazione e per le strutture pubbliche e private interessate
in presenza di contesti emergenziali;
d) all'acquisizione a trattativa privata, anche
mediante affidamenti diretti, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.
3, della disponibilita' di beni, materiali e servizi, inerenti a
mezzi di trasporto speciale, a dispositivi di protezione
individuale, nonche' di stazioni di decontaminazione campali, da fornire
alle squadre di primo intervento;
e) all'acquisizione a trattativa privata, anche
mediante affidamenti diretti, della disponibilita' delle necessarie
forniture di prodotti sanitari da utilizzare nell'ambito della< BR>pianificazione
di un quadro di iniziative di profilassi rispetto a
situazioni
di rischio biologico;
f) all'organizzazione, unitamente alle amministrazioni
aventi competenza in materia di protezione civile, di corsi di
formazione nonche' di esercitazioni, finalizzati ad adeguare le risorse
umane alle necessita' derivanti dal perseguimento degli obiettivi di
cui alla presente ordinanza;
g) alla costituzione di nuclei di pronto intervento,
interforze ed interdisciplinari, da dislocare in settori ed aree
strategiche, anche all'esito di scambi informativi con le altre
strutture nazionali di protezione civile, e con quelle aventi competenza
in materia di informazioni e sicurezza dello Stato.
3. Per l'acquisizione delle forniture di cui ai punti c) e d)
del comma 2, il commissario delegato puo' provvedere anche attraverso
la conclusione di accordi ed intese, a titolo gratuito od oneroso,
con altri Paesi.
4. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 2,
il commissario delegato puo' avvalersi della
collaborazione tecnico-scientifica delle amministrazioni competenti, ed
in particolare della Direzione generale della prevenzione del
Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, dei reparti e
delle strutture competenti delle Forze dell'ordine e delle Forze
armate, dell'ENEA e dell'APAT, anche tenendo conto delle pianificazioni
gia' operate in materia di rischio chimico, biologico,
radiologico e nucleare.
Art. 2.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, in ordine ai poteri conferiti
al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in presenza di situazioni emergenziali
comportanti grave rischio di compromis sione dell'integrita' della
vita, il commissario delegato e' autorizzato, nell'esercizio delle
specifiche competenze di protezione civile, ad assumere ogni utile
misura di coordinamento delle risorse umane e materiali nella
disponibilita' delle strutture pubbliche, al fine di assicurare una
sinergica azione preparatoria e di intervento a tutela degli
interessi pubblici fondamentali con esclusivo riferimento alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso
ed al compimento delle attivita' dirette a superare l'emergenza
connessa ad eventi di natura terroristica.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente
ordinanza, con specifico riferimento alla ineludibile necessita' di
assicurare un'azione coordinata di piu' incisivo contrasto degli
effetti calamitosi derivanti da eventi di natura terroristica, il
commissario delegato provvede a relazionare le Forze dell'ordine e le
altre componenti del S ervizio Nazionale di protezione civile, circa
gli esiti delle iniziative intraprese; dette istituzioni provvedono,
per quanto di competenza, a fornire ogni elemento informativo utile
per il perseguimento degli obiettivi di protezione civile di cui alla
presente ordinanza, anche in merito alla disponibilita' e
dislocazione sul territorio delle risorse umane e materiali di
titolarita'.
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,
la deroga alle sotto elencate norme:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma
2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
- legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 4, 5, 6, 9, 10, comma 1-quater; 14, 16, 17,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposiz ioni del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
- decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;
- decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
- legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative
regionali in materia di impatto ambientale;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 16 e 17;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;
- leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale
oggetto di deroga;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche, articoli 19 e 24;
- art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
person ale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2001;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
- decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 10 settembre 2002.
Art. 4.
1. E' istituito, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della
presente ordinanza, presso il Dipartimento della protezione civile un
nucleo operativo composto dal personale dei competenti corpi dello
Stato, anche dirigenziale, nonche' privato, eventualmente dipendente
da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, per coadiuvare
l'azione del commissario delegato nelle iniziative da adottare ai
sensi della presente ordinanza.
2. Alla costituzione del nucleo di cui al comma 1, diretto da un
dirigente generale dello Stato di prima fascia, provvede il capo del
Dipartimento della protezione civile, con propria determinazione,
anche per quanto riguarda la nomina del dirigente generale medesimo,
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.
3. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' determinato il compenso del commissario, in deroga
all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti
dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse
disponibili sul capitolo 3360 dell'unita' previsionale di base
3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero
della salute, nonche' con le risorse del Fondo della protezione
civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi
IL GOVERNO BERLUSCONI DICHIARA LA GUERRA INTERNA
Il governo Berlusconi ha proclamato lo STATO
DI EMERGENZA adducendo il pericolo di azioni terroristiche connesse con
la guerra all'Iraq. Concretamente tale Stato di Emergenza si traduce nella
militarizzazione totale della Protezione civile e del controllo politico
sul territorio nazionale.
Guido Bertolaso, attuale capo della Protezione
civile, viene nominato Commissario straordinario del governo per la gestione
dello Stato di Emergenza. I suoi poteri, su tutto il territorio nazionale,
divengono pari a quelli che attualmente la Protezione civile ha sulle zone
ove si abbattono calamità naturali, assommandovi però tutta
la decisionalità politica tipica dei Prefetti, delle Questure e delle
varie polizie in merito a tutto ciò che può "turbare
l'ordine pubblico".
In altri termini Bertolaso potrà, a suo
insindacabile giudizio e sottomettendo a tale valutazione le altre strutture
preposte alla gestione dell'"ordine pubblico", usare militarmente
il corpo della Protezione Civile (come si vuole fare per i Vigili del Fuoco),
chiudere interi territori e vietarne il transito, evacuare zone di vastità
variabile, vietare scioperi e manifestazioni in "zone a rischio",
imporre la militarizzazione di attività lavorative, censurare notizie
o informazioni e così via.
Lo Stato di emergenza si aggiunge alle Minacce
al diritto di sciopero minacciando multe e sospensioni specialmente gli
autoferrotranvieri.
La Costituzione, il diritto al lavoro allo sciopero,
il diritto al dissenso vengono calpestati da un Governo Berlusconi che parla
di non belligeranza e poi militarizza il territorio e invoca una ancora
più dura legislazione di emergenza oggi contro ipotetici terroristi,
domani contro i lavoratori che si oppongono agli attacchi al salario e alle
pensioni
torna al menù di Pianeta Futuro
torna alla home page di Mercati Esplosivi