Il neocorporativismo non nasce certo con la cosiddetta riforma
Biagi (legge 30/2003) e con il decreto attuativo varato dal governo
lo scorso 31 luglio. Come ha illustrato Salvatore D'Albergo [la Contraddizione,
no.90], il rilancio degli istituti giuridici concepiti dal fascismo per
ingabbiare l'autonomia di classe dei lavoratori salariati inizia già
nella seconda metà (se non prima) degli anni settanta con l'accettazione
da parte dei sindacati confederali delle compatibilità capitalistiche.
Ciò nonostante l'edificio giuridico che presiede all'erogazione della
forza-lavoro si va precisando con crescente accuratezza, senza certo badare
a chi si trovi al governo.
Da un punto di vista antisindacale, l'elemento più rilevante del
decreto è quello che permetterà la cessione di interi rami
d'azienda. Grazie a questa automutilazione le imprese potranno creare
nuove aziende sotto i 15 dipendenti prive delle tutele dello Statuto
dei lavoratori riguardanti i diritti sindacali e il reintegro in caso
di licenziamento senza giusta causa (art. 18).
Dilaga inoltre la manodopera in affitto, ovvero la possibilità
da parte delle imprese di noleggiare - anche a vita - intere squadre di
lavoratori. In tal modo sarà coronato il sogno capitalistico dell'impresa
senza lavoratori alle proprie dipendenze. Questi, infatti, potranno essere
tutti e sempre "somministrati" a un'impresa terza. Le eventuali
rivendicazioni dovranno essere quindi indirizzate verso tale entità
e non nei confronti del naturale destinatario dove ha realmente luogo la
prestazione lavorativa. L'aumento di confusione ideologica giuridicamente
indotta a carico del lavoro salariato sarà sicuramente consistente.
Da questo punto di vista ha ragione chi ricorda i collegamenti tra tale
impianto giuridico e il "Rapporto Supiot" elaborato qualche anno
fa in sede comunitaria. Questo, descrivendo i nuovi assetti giuridici in
via di perfezionamento afferma: "al paradigma del lavoro dipendente
si sostituisce quello dello stato professionale delle persone, che non si
definisce per l'esercizio di una professione o di un lavoro dipendente,
ma ingloba le differenti forme di lavoro che ciascuna persona è suscettibile
di svolgere durante la propria esistenza" [in L'attuazione della
Riforma Biagi, Buffetti, 2003, p.1].
Insomma, siamo in presenza di una produzione giuridica di feticismo che
si va ad aggiungere a quella generantesi dal semplice e naturale svolgersi
della produzione capitalistica. Ciò che infatti deve scomparire dalla
vista è il lavoratore salariato come appartenente ad una classe di
donatori forzati di lavoro e pluslavoro. La naturale superficie fenomenica
della società capitalistica già occulta tale realtà
grazie alla forma contrattuale apparentemente paritaria dello scambio tra
salario e capacità lavorativa. Ora però si chiede di perfezionare
ulteriormente questo feticismo svuotando la pratica della contrattazione
collettiva e facendo apparire il lavoratore salariato subordinato sempre
più come un generico cittadino erogatore di prestazioni professionali.
Del resto, quando si supera la quota di 40 tipologie contrattuali, come
accade con l'introduzione della riforma Biagi, si è raggiunto
virtualmente l'obiettivo dell'individualizzazione del contratto di lavoro
e dell'abolizione della soggettività collettiva del lavoro salariato.
Di grande rilievo neocorporativo sono l'istituzione di enti
bilaterali (ovvero comprendenti i sindacati dei datori e dei prestatori
d'opera) che si occuperanno principalmente del collocamento della
forza-lavoro e della certificazione dei contratti collettivi. Con
la prima funzione si spingono le organizzazioni sindacali a trasformarsi
- più di quanto già non avvenga in moltissimi casi - in associazioni
clientelari. È ovvio infatti che solo gli iscritti (disciplinati)
verranno inseriti nei database sindacali e potranno aspirare a venire
collocati sul mercato del lavoro. La funzione della certificazione è
ancora più infida. I sindacati verranno chiamati infatti, insieme
alle imprese, alle direzioni provinciali del lavoro e alle università,
ad apporre una sorta di timbro neocorporativo sui rapporti di lavoro, a
garanzia della loro non conflittualità. In presenza di tale certificazione
di qualità, il contratto di lavoro dovrebbe essere garantito dai
molti contenziosi che potrebbero emergere dalle nuove regole introdotte
dalla legge in materia di lavoro intermittente, ripartito,
a tempo parziale e a progetto - tutti ritrovati precarizzanti
che, insieme al lavoro a chiamata, già esistevano, e che ora
vengono resi ancora più convenienti per le imprese.
I vecchi contratti di "collaborazione coordinata e continuativa"
vengono trasformati (fatte salve le professioni intellettuali, i pensionati
ed altre categorie speciali) in "lavoro a progetto", con l'unica
variante di spingere le figure precarie così contrattualizzate verso
la più onerosa apertura di una partiva iva. Vale la pena di notare,
inoltre, come proceda e si precisi la pratica della concessione di lavoro
gratuito alle imprese mediante "tirocini estivi" di giovani
iscritti ad un ciclo di studi, cui non viene posto alcun limite percentuale.
Ovviamente, a tale edificio giuridico non poteva mancare un geniale tocco
di surreale mostruosità e d'impresentabile discriminazione. I due
lavoratori "siamesi" che si ripartiranno in termini d'orario un
posto, infatti, verranno contati sindacalmente per uno e dovranno
dunque dividersi anche il voto per le elezioni dei rappresentanti sindacali.
Quanto ai portatori di handicap viene aggirata la legge 68 del 1999 che
disponeva l'obbligatorietà di assunzione di certe quote di disabili.
Il trucco consiste nella possibilità di soddisfare tali quote assegnando
commesse a cooperative sociali presso cui lavorino portatori di handicap.
Che dire? Era ora che si ponesse un freno all'azione sabotatrice degli storpi
ai danni della competitività aziendale!