Nota

L'IMPRESA SENZA LAVORATORI
i progressi del neocorporativismo e la riforma Biagi

Antonio Brillanti

Il neocorporativismo non nasce certo con la cosiddetta riforma Biagi (legge 30/2003) e con il decreto attuativo varato dal governo lo scorso 31 luglio. Come ha illustrato Salvatore D'Albergo [la Contraddizione, no.90], il rilancio degli istituti giuridici concepiti dal fascismo per ingabbiare l'autonomia di classe dei lavoratori salariati inizia già nella seconda metà (se non prima) degli anni settanta con l'accettazione da parte dei sindacati confederali delle compatibilità capitalistiche. Ciò nonostante l'edificio giuridico che presiede all'erogazione della forza-lavoro si va precisando con crescente accuratezza, senza certo badare a chi si trovi al governo.
Da un punto di vista antisindacale, l'elemento più rilevante del decreto è quello che permetterà la cessione di interi rami d'azienda. Grazie a questa automutilazione le imprese potranno creare nuove aziende sotto i 15 dipendenti prive delle tutele dello Statuto dei lavoratori riguardanti i diritti sindacali e il reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa (art. 18).
Dilaga inoltre la manodopera in affitto, ovvero la possibilità da parte delle imprese di noleggiare - anche a vita - intere squadre di lavoratori. In tal modo sarà coronato il sogno capitalistico dell'impresa senza lavoratori alle proprie dipendenze. Questi, infatti, potranno essere tutti e sempre "somministrati" a un'impresa terza. Le eventuali rivendicazioni dovranno essere quindi indirizzate verso tale entità e non nei confronti del naturale destinatario dove ha realmente luogo la prestazione lavorativa. L'aumento di confusione ideologica giuridicamente indotta a carico del lavoro salariato sarà sicuramente consistente. Da questo punto di vista ha ragione chi ricorda i collegamenti tra tale impianto giuridico e il "Rapporto Supiot" elaborato qualche anno fa in sede comunitaria. Questo, descrivendo i nuovi assetti giuridici in via di perfezionamento afferma: "al paradigma del lavoro dipendente si sostituisce quello dello stato professionale delle persone, che non si definisce per l'esercizio di una professione o di un lavoro dipendente, ma ingloba le differenti forme di lavoro che ciascuna persona è suscettibile di svolgere durante la propria esistenza" [in L'attuazione della Riforma Biagi, Buffetti, 2003, p.1].
Insomma, siamo in presenza di una produzione giuridica di feticismo che si va ad aggiungere a quella generantesi dal semplice e naturale svolgersi della produzione capitalistica. Ciò che infatti deve scomparire dalla vista è il lavoratore salariato come appartenente ad una classe di donatori forzati di lavoro e pluslavoro. La naturale superficie fenomenica della società capitalistica già occulta tale realtà grazie alla forma contrattuale apparentemente paritaria dello scambio tra salario e capacità lavorativa. Ora però si chiede di perfezionare ulteriormente questo feticismo svuotando la pratica della contrattazione collettiva e facendo apparire il lavoratore salariato subordinato sempre più come un generico cittadino erogatore di prestazioni professionali. Del resto, quando si supera la quota di 40 tipologie contrattuali, come accade con l'introduzione della riforma Biagi, si è raggiunto virtualmente l'obiettivo dell'individualizzazione del contratto di lavoro e dell'abolizione della soggettività collettiva del lavoro salariato.

Di grande rilievo neocorporativo sono l'istituzione di enti bilaterali (ovvero comprendenti i sindacati dei datori e dei prestatori d'opera) che si occuperanno principalmente del collocamento della forza-lavoro e della certificazione dei contratti collettivi. Con la prima funzione si spingono le organizzazioni sindacali a trasformarsi - più di quanto già non avvenga in moltissimi casi - in associazioni clientelari. È ovvio infatti che solo gli iscritti (disciplinati) verranno inseriti nei database sindacali e potranno aspirare a venire collocati sul mercato del lavoro. La funzione della certificazione è ancora più infida. I sindacati verranno chiamati infatti, insieme alle imprese, alle direzioni provinciali del lavoro e alle università, ad apporre una sorta di timbro neocorporativo sui rapporti di lavoro, a garanzia della loro non conflittualità. In presenza di tale certificazione di qualità, il contratto di lavoro dovrebbe essere garantito dai molti contenziosi che potrebbero emergere dalle nuove regole introdotte dalla legge in materia di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto - tutti ritrovati precarizzanti che, insieme al lavoro a chiamata, già esistevano, e che ora vengono resi ancora più convenienti per le imprese.
I vecchi contratti di "collaborazione coordinata e continuativa" vengono trasformati (fatte salve le professioni intellettuali, i pensionati ed altre categorie speciali) in "lavoro a progetto", con l'unica variante di spingere le figure precarie così contrattualizzate verso la più onerosa apertura di una partiva iva. Vale la pena di notare, inoltre, come proceda e si precisi la pratica della concessione di lavoro gratuito alle imprese mediante "tirocini estivi" di giovani iscritti ad un ciclo di studi, cui non viene posto alcun limite percentuale.
Ovviamente, a tale edificio giuridico non poteva mancare un geniale tocco di surreale mostruosità e d'impresentabile discriminazione. I due lavoratori "siamesi" che si ripartiranno in termini d'orario un posto, infatti, verranno contati sindacalmente per uno e dovranno dunque dividersi anche il voto per le elezioni dei rappresentanti sindacali. Quanto ai portatori di handicap viene aggirata la legge 68 del 1999 che disponeva l'obbligatorietà di assunzione di certe quote di disabili. Il trucco consiste nella possibilità di soddisfare tali quote assegnando commesse a cooperative sociali presso cui lavorino portatori di handicap. Che dire? Era ora che si ponesse un freno all'azione sabotatrice degli storpi ai danni della competitività aziendale!