La giusta protesta e l'indignazione per l'accelerazione della
strategia eversiva dell'ordinamento economico ed istituzionale della repubblica
italiana, messa in atto dall'esecutivo Berlusconi-Bossi-Fini, non possono
oscurare le responsabilità oggettive dei governi e delle forze politiche
di centro-sinistra. Questi hanno infatti condiviso, ed introdotto nella
loro attività di governo, più d'uno degli stessi principi
e prassi antidemocratiche, di cui invero l'attuale banda di centro-destra
sta dando un'applicazione particolarmente radicale e fraudolenta [cfr. no.94].
Tali precedenti hanno storicamente costituito la conditio sine qua non
si sarebbe potuto arrivare alla scellerata legislatura corrente (la quattordicesima
della repubblica). In questa scheda vogliamo mettere in rilievo quali siano,
per ora sul solo piano più strettamente istituzionale, i fondamentali
elementi di convergenza programmatica dei due schieramenti politici, assieme
ai tratti di discontinuità - nella continuità - segnati dalla
pratica banditesca e neofascista della gang Berlusconi.
Come più volte è stato doviziosamente e tempestivamente denunciato
dalle pagine di questa rivista [in particolare sul piano della reazione
costituzionale], la sinistra ha la prima - e più pesante - responsabilità
nell'aver pienamente approvato, e sostenuto, tutte le principali istanze
eversive dell'ordinamento politico-istituzionale nato con la costituzione
repubblicana del 1947. Lungo le linee direttrici del piano P.2, la repubblica
democratica fondata sull'unità dello stato italiano e sulla sovranità
del parlamento centrale, eletto secondo il principio di proporzionalità,
sta lasciando il passo ad una repubblica bonapartista basata sul plebiscitarismo
di vertici esecutivi dotati di poteri accentrati, sull'elezione maggioritaria
delle rappresentanze assembleari e sul decentramento di ampie quote di potestà
legislativa verso le regioni, le quali divengono - sempre più - autorità
indipendenti dallo stato centrale ed in potenziale conflitto con esso. I
momenti salienti - intimamente connessi - di questa resistibile marcia istituzionale,
che ha tutte le caratteristiche sostanziali del "colpo di stato",
hanno il nome di sistema elettorale maggioritario ["legge
truffa"], accentramento dei poteri ed elezione diretta
dei vertici esecutivi [plebiscitarismo], svuotamento della
potestà legislativa del parlamento, federalismo.
La precondizione dell'intero processo di trasformazione antidemocratica
delle istituzioni politiche è stata, ovviamente, l'approvazione della
"legge truffa". L'entusiastica accettazione di essa da parte della
asinistra (sin dalla fine degli anni `80) è stata abbondantemente
richiamata su questa rivista in più occasioni, mentre - forse - è
meno presente alla memoria il pieno sostegno offerto dal centro-sinistra
al plebiscitarismo. L'elezione diretta dei vertici degli organi esecutivi,
su base maggioritaria e con poteri rafforzati, è stato un'altro punto
programmatico energicamente e coerentemente perseguito dalle misere spoglie
del vecchio Pci. L'abbandono del modello organizzativo politico fondato
sul partito di massa è stato favorito dalla - in parte interessata,
ma principalmente sciocca - enorme presunzione di poter facilmente prevalere
nel confronto elettorale politico ed amministrativo con la destra solo sulla
base della propria ampia esperienza politico-amministrativa, e grazie alla
rete di sostegno che nell'apparato burocratico-statale sarebbe stata loro
garantita dall'alleanza con il nucleo principale degli ex democristiani.
Il primo passo della strategia bonapartista/plebiscitarista consiste nell'approvazione
della legge 81/1993, del 25.3.1993: essa accentra i poteri amministrativi
nelle mani di sindaci e presidenti di provincia, stabilendone l'elezione
diretta con sistema maggioritario e relativo premio di maggioranza
nei consigli (assemblee rappresentative). Il passo successivo è
più delicato e sofferto, considerato il livello - più alto
- di poteri in giuoco e la necessità di operare per mezzo di una
legge di revisione costituzionale. L'elezione diretta di presidenti
regionali, e la loro trasformazione in direttori e responsabili unici
della politica delle rispettive giunte regionali, viene decretata con legge
costituzionale 1/1999 solo il 22.11.1999. Tale legge stravolge il vecchio
art. 121 della costituzione, attribuendo ai presidenti delle regioni la
stessa qualifica funzionale, se non addirittura qualcosa in più,
del presidente del consiglio dei ministri (cfr. art. 95 della costituzione).
L'elezione plebiscitaria delle più alte cariche dello stato (presidente
della repubblica e presidente del consiglio) non è stata ancora formalmente
realizzata, ma ciò purtroppo non esclude il pieno sostegno dell'asinistra
ad un progetto che è oramai, per la prima metà, già
operativo. Infatti, dalle elezioni politiche del 1994 è vigente la
prassi istituzionale dell'elezione diretta del presidente del
consiglio, nelle vesti del leader della coalizione politica che
risulta vincente nel confronto maggioritario. Questa bella conquista ulivista
è stata candidamente rivendicata da Massimo D'Alema; il quale non
si stanca di ripetere - da più pulpiti - che è ora di "mettere
mano alle leggi elettorali", rafforzando il maggioritario e codificando
l'elezione diretta del capo del governo, "attuale sistema vigente".
D'altro canto, dello stesso indegno ed irresponsabile personaggio che tiene
in scacco la sinistra di fronte alla deriva neofascista berlusconiana, troviamo
la firma materiale nella proposta di elezione diretta del capo dello
stato. Questa modifica era, infatti, parte integrante del progetto di
revisione costituzionale licenziato dalla commissione bicamerale fortemente
voluta, e presieduta, da Massimo D'Alema. La convergenza con le posizioni
della destra politica (cfr. Fini e Berlusconi) è dunque completa
ed inequivocabile. Tutto ciò non ci stupisce, laddove si consideri
che il leader dei Ds è un vero e proprio delfino - quanto a condizione
di sudditanza ideologica e politica - del già fedelissimo di Benito
Craxi, Giuliano Amato, professore di diritto costituzionale.
Lo svuotamento della potestà legislativa del parlamento
non è certo fenomeno recente della vita politica italiana, risalendo
quantomeno agli inizi degli scorsi anni `80. Esso, però, subisce
una potente accelerazione, in corrispondenza dei fondamentali mutamenti
istituzionali appena evidenziati, a partire dal governo Prodi (`96, inizio
della tredicesima legislatura) ed arrivando sino all'attuale governo Berlusconi.
Secondo la costituzione repubblicana del 1947, il parlamento ha la titolarità
esclusiva della potestà legislativa. Essa può essere esercitata
dal governo solo in due ipotesi che, nell'intenzione del legislatore costituente,
rivestivano carattere di eccezione. Queste sono rappresentate dal caso di
delega - che viene concessa, da parte del parlamento e a favore del governo,
per il tramite di un'apposita legge-delega che deve precisare i limiti dell'esercizio
della funzione legislativa per quanto concerne "i principi e criteri
direttivi", gli oggetti di riferimento ed il periodo di tempo entro
il quale deve aver luogo [cfr. art. 76 della costituzione] - dell'esercizio
della funzione legislativa, e da quello di azione autonoma del governo "in
casi straordinari di necessità e d'urgenza". Nel primo caso,
l'esercizio della funzione delegata dà luogo a decreti legislativi
aventi valore di legge ordinaria, mentre nel secondo caso si hanno i cosiddetti
decreti legge, provvedimenti provvisori con forza di legge i quali perdono
di efficacia se non convertiti in legge dalle camere entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione.
In particolare, nella legislatura degli esecutivi di centro-sinistra (la
tredicesima) si è assistito - rispetto alla precedente - ad un notevole
incremento del fenomeno dell'attività legislativa delegata, solo
in parte giustificabile sulla base delle necessità di adeguamento
dell'ordinamento giuridico italiano a quello della comunità europea,
e di realizzazione del trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali.
Secondo una nostra stima approssimativa [il numero dei decreti legislativi
della legislatura corrente è sottostimato per il fatto che alcune
delle deleghe, ad oggi concesse, non sono state ancora esercitate] nella
tredicesima legislatura il numero di di leggi corrispondente a delegazione
legislativa e decretazione d'urgenza assomma a circa il 41% della produzione
totale: il 14% è dovuto alla decretazione d'urgenza ed il resto a
delegazione legislativa. Curiosamente, gli stessi criteri di stima - applicati
sino ad oggi - all'attuale legislatura di centro-destra forniscono lo stesso
valore del 41%; qui, però, le parti si invertono: circa il 28% proviene
dalla decretazione d'urgenza e solo il resto dalla delegazione legislativa.
Ne possiamo concludere che, sia nella precedente che nella corrente
legislatura, oltre il 40% dell'attività legislativa è
stata esercitata direttamente dall'esecutivo, nella forma di leggi-delega,
decreti legislativi e decreti legge. Ciò che, per ora, distingue
i governi di centro-sinistra dalla gang Berlusconi è la mancanza
da parte di questi ultimi di qualsiasi rispetto, pur formale, della costituzione.
Laddove, infatti, i governi ulivisti avevano avuto maggior riguardo formale
- ricorrendo più intensamente all'uso della pratica della delega
piuttosto che a quella del decreto legge, il governo del cavaliere nero
di Arcore si contraddistingue per il fatto che circa il 28% della
sua produzione legislativa è da ricondurre alla decretazione d'urgenza.
In completo spregio della costituzione repubblicana, il governo e l'ampia
maggioranza parlamentare della casa delle libertà, fanno un pò
come cazzo gli pare, stracciandone l'art. 77. Questo articolo, infatti,
subordinerebbe l'esercizio da parte dell'esecutivo della potestà
legislativa non-delegata alla sussistenza di requisiti straordinari, cioè
non ordinari!, di necessità ed urgenza. Con quale faccia si può
affermare che poco meno di un terzo delle leggi abbiano avuto origine da
situazioni straordinarie? Beh, con quella di Berlusconi e soci, e grazie
alla immancabile complicità di Ciampi.
Il federalismo, espediente classista [cfr. no.49], è l'ultimo
disgraziato tassello del progetto di revisione istituzionale della prima
repubblica condiviso, con la destra, dall'ex sinistra. Allo scadere della
precedente legislatura, il governo di centro-sinistra ha fatto di tutto
(anche in vista della possibilità di guadagnare consensi nelle imminenti
elezioni politiche) per approvare la legge di revisione costituzionale vòlta
a trasformare in senso federale lo stato regionale unitario
costruito all'indomani della sconfitta del fascismo (legge costituzionale
3/2001 del 18.10.2001, modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione).
I cambiamenti del vecchio impianto costituzionale - contenuti in questa
legge - sono di grande momento, poiché non si riferiscono semplicemente
ad una diversa articolazione funzionale del vecchio sistema delle autonomie,
ma introducono principi del tutto nuovi. Questi aumentano significativamente
i poteri, l'autonomia e l'indipendenza - dallo stato centrale - soprattutto
delle regioni, ma anche di comuni, province e città metropolitane.
Dell'estensione dei poteri economici, cosiddetto federalismo fiscale
[cfr. no.95], tratteremo di nuovo. Vale però la pena sottolineare,
sin da ora, che le concessioni di principio, accordate dal centro-sinistra
su questo specifico punto, sono molto ampie (a es., il cosiddetto emendamento
Pagliarini alla finanziaria 2003 è un'attuazione dell'art. 119 della
legge costituzionale 3/2001 e non, viceversa, un atto di radicalizzazione
leghista (anche se non segna ancora l'introduzione del principio della regionalizzazione
delle imposte sul reddito d'impresa). In questa sede, è il caso invece
di richiamare le novità più importanti che la legge costituzionale
3/2001 comporta dal punto di vista dell'ordinamento dello stato.
Esse sono costituite da: 1) Sostituzione del principio di stato federale
a quello di stato unitario (art. 114); 2) Elevamento delle regioni
al rango di organismi indipendenti, dotati di un'ampia potestà legislativa
completamente autonoma rispetto allo stato centrale (art. 117); 3)
Promozione ad "enti autonomi", con attribuzione di funzioni amministrative
proprie, di province, comuni e città metropolitane (art. 114 e 118).
Per quanto riguarda il primo punto, basti considerare che laddove
il precedente art. 114 affermava che "la Repubblica si riparte in Regioni,
Province e Comuni" ora si stabilisce che "la Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato". Le regioni e gli enti locali, prima elementi
di una pura e semplice ripartizione funzionale dello stato unitario, divengono
elementi costitutivi di una forma statuale che si trasforma in federale.
Tale sostituzione di principi trova la sua attuazione pratica nel salto
qualitativo dei poteri attribuiti alle regioni. Secondo il nuovo art. 117,
"la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni". In questo modo, le regioni divengono titolari di fatto, affiancando
lo stato, di una vera e propria potestà legislativa, laddove in precedenza
esse potevano semplicemente esercitare la funzione legislativa in un novero
limitato di materie, nei "limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato" e purché ciò non fosse "in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni".
La nuova potestà legislativa è invece incondizionata per le
materie di competenza regionale, il cui ambito viene allargato sino ad abbracciare
tutto ciò che residua rispetto alle materie di competenza esclusiva
dello stato e rispetto a quelle di cosiddetta. "legislazione concorrente".
In queste ultime, inoltre, il potere legislativo delle regioni incontra
come unico limite quello di non potere occuparsi della determinazione dei
principi fondamentali, che viene ancora riservata alla legislazione statale.
Come ultima ciliegina, il nuovo art. 117 arriva addirittura a concedere
alle regioni, nelle forme e nei casi stabiliti dallo stato e nelle materie
di sua competenza, la possibilità di concludere accordi con altri
stati. Una considerazione molto importante da far rilevare è come,
con tale affiancamento delle regioni allo stato - sul piano della titolarità
della potestà legislativa - si completi il progetto di golpe
della costituzione repubblicana, arrivando alla sottrazione di parte del
potere legislativo al parlamento nazionale, a favore di organismi guidati
da presidenti ad elezione plebiscitaria e con poteri accentrati. Di golpe
si tratta anche perché, sulla base delle norme costituzionali
ancora vigenti, il parlamento dovrebbe essere l'unico titolare
del potere legislativo!
L'ulivo ed il tristo ex banchiere assiso sul colle, che - garante della
costituzione - tale illegittima modifica ha avallato, hanno la piena responsabilità
di ciò. Il governo di centro-destra a fronte ad un quadro normativo
di principio così allineato alle proprie istanze politiche, oggi
non deve far altro che completare il lavoro, è cioè: provvedere
alle logiche modifiche costituzionali che sono necessarie ad adeguare l'ordinamento
statale ai nuovi principi federali (composizione della corte costituzionale,
giustizia amministrativa, camera delle autonomie), dare concreta attuazione
ai principi fissati dalla riforma del centro-sinistra. Attualmente, l'unico
provvedimento di una certa concretezza è il disegno di legge costituzionale
n. 1187 (ha completato la prima approvazione delle camere il 14.4.03), che
stabilisce una integrazione all'art. 117. Questa integrazione, fortemente
voluta da Bossi, è diretta ad individuare ed "attivare"
una competenza legislativa esclusiva delle regioni per le materie dell'assistenza
ed organizzazione sanitaria, dell'organizzazione e gestione degli istituti
scolastici, della definizione dei programmi scolastici di competenza regionale,
della polizia locale. L'obiettivo è quello di procedere ad una rapida
privatizzazione e regionalizzazione della sanità e dell'istruzione
scolastica.