CENTRO!
golpe istituzionale: complicità di centro-destra e centro-sinistra

Cesare Giannoni

La giusta protesta e l'indignazione per l'accelerazione della strategia eversiva dell'ordinamento economico ed istituzionale della repubblica italiana, messa in atto dall'esecutivo Berlusconi-Bossi-Fini, non possono oscurare le responsabilità oggettive dei governi e delle forze politiche di centro-sinistra. Questi hanno infatti condiviso, ed introdotto nella loro attività di governo, più d'uno degli stessi principi e prassi antidemocratiche, di cui invero l'attuale banda di centro-destra sta dando un'applicazione particolarmente radicale e fraudolenta [cfr. no.94]. Tali precedenti hanno storicamente costituito la conditio sine qua non si sarebbe potuto arrivare alla scellerata legislatura corrente (la quattordicesima della repubblica). In questa scheda vogliamo mettere in rilievo quali siano, per ora sul solo piano più strettamente istituzionale, i fondamentali elementi di convergenza programmatica dei due schieramenti politici, assieme ai tratti di discontinuità - nella continuità - segnati dalla pratica banditesca e neofascista della gang Berlusconi.
Come più volte è stato doviziosamente e tempestivamente denunciato dalle pagine di questa rivista [in particolare sul piano della reazione costituzionale], la sinistra ha la prima - e più pesante - responsabilità nell'aver pienamente approvato, e sostenuto, tutte le principali istanze eversive dell'ordinamento politico-istituzionale nato con la costituzione repubblicana del 1947. Lungo le linee direttrici del piano P.2, la repubblica democratica fondata sull'unità dello stato italiano e sulla sovranità del parlamento centrale, eletto secondo il principio di proporzionalità, sta lasciando il passo ad una repubblica bonapartista basata sul plebiscitarismo di vertici esecutivi dotati di poteri accentrati, sull'elezione maggioritaria delle rappresentanze assembleari e sul decentramento di ampie quote di potestà legislativa verso le regioni, le quali divengono - sempre più - autorità indipendenti dallo stato centrale ed in potenziale conflitto con esso. I momenti salienti - intimamente connessi - di questa resistibile marcia istituzionale, che ha tutte le caratteristiche sostanziali del "colpo di stato", hanno il nome di sistema elettorale maggioritario ["legge truffa"], accentramento dei poteri ed elezione diretta dei vertici esecutivi [plebiscitarismo], svuotamento della potestà legislativa del parlamento, federalismo.
La precondizione dell'intero processo di trasformazione antidemocratica delle istituzioni politiche è stata, ovviamente, l'approvazione della "legge truffa". L'entusiastica accettazione di essa da parte della asinistra (sin dalla fine degli anni `80) è stata abbondantemente richiamata su questa rivista in più occasioni, mentre - forse - è meno presente alla memoria il pieno sostegno offerto dal centro-sinistra al plebiscitarismo. L'elezione diretta dei vertici degli organi esecutivi, su base maggioritaria e con poteri rafforzati, è stato un'altro punto programmatico energicamente e coerentemente perseguito dalle misere spoglie del vecchio Pci. L'abbandono del modello organizzativo politico fondato sul partito di massa è stato favorito dalla - in parte interessata, ma principalmente sciocca - enorme presunzione di poter facilmente prevalere nel confronto elettorale politico ed amministrativo con la destra solo sulla base della propria ampia esperienza politico-amministrativa, e grazie alla rete di sostegno che nell'apparato burocratico-statale sarebbe stata loro garantita dall'alleanza con il nucleo principale degli ex democristiani.
Il primo passo della strategia bonapartista/plebiscitarista consiste nell'approvazione della legge 81/1993, del 25.3.1993: essa accentra i poteri amministrativi nelle mani di sindaci e presidenti di provincia, stabilendone l'elezione diretta con sistema maggioritario e relativo premio di maggioranza nei consigli (assemblee rappresentative). Il passo successivo è più delicato e sofferto, considerato il livello - più alto - di poteri in giuoco e la necessità di operare per mezzo di una legge di revisione costituzionale. L'elezione diretta di presidenti regionali, e la loro trasformazione in direttori e responsabili unici della politica delle rispettive giunte regionali, viene decretata con legge costituzionale 1/1999 solo il 22.11.1999. Tale legge stravolge il vecchio art. 121 della costituzione, attribuendo ai presidenti delle regioni la stessa qualifica funzionale, se non addirittura qualcosa in più, del presidente del consiglio dei ministri (cfr. art. 95 della costituzione).
L'elezione plebiscitaria delle più alte cariche dello stato (presidente della repubblica e presidente del consiglio) non è stata ancora formalmente realizzata, ma ciò purtroppo non esclude il pieno sostegno dell'asinistra ad un progetto che è oramai, per la prima metà, già operativo. Infatti, dalle elezioni politiche del 1994 è vigente la prassi istituzionale dell'elezione diretta del presidente del consiglio, nelle vesti del leader della coalizione politica che risulta vincente nel confronto maggioritario. Questa bella conquista ulivista è stata candidamente rivendicata da Massimo D'Alema; il quale non si stanca di ripetere - da più pulpiti - che è ora di "mettere mano alle leggi elettorali", rafforzando il maggioritario e codificando l'elezione diretta del capo del governo, "attuale sistema vigente". D'altro canto, dello stesso indegno ed irresponsabile personaggio che tiene in scacco la sinistra di fronte alla deriva neofascista berlusconiana, troviamo la firma materiale nella proposta di elezione diretta del capo dello stato. Questa modifica era, infatti, parte integrante del progetto di revisione costituzionale licenziato dalla commissione bicamerale fortemente voluta, e presieduta, da Massimo D'Alema. La convergenza con le posizioni della destra politica (cfr. Fini e Berlusconi) è dunque completa ed inequivocabile. Tutto ciò non ci stupisce, laddove si consideri che il leader dei Ds è un vero e proprio delfino - quanto a condizione di sudditanza ideologica e politica - del già fedelissimo di Benito Craxi, Giuliano Amato, professore di diritto costituzionale.

Lo svuotamento della potestà legislativa del parlamento non è certo fenomeno recente della vita politica italiana, risalendo quantomeno agli inizi degli scorsi anni `80. Esso, però, subisce una potente accelerazione, in corrispondenza dei fondamentali mutamenti istituzionali appena evidenziati, a partire dal governo Prodi (`96, inizio della tredicesima legislatura) ed arrivando sino all'attuale governo Berlusconi.
Secondo la costituzione repubblicana del 1947, il parlamento ha la titolarità esclusiva della potestà legislativa. Essa può essere esercitata dal governo solo in due ipotesi che, nell'intenzione del legislatore costituente, rivestivano carattere di eccezione. Queste sono rappresentate dal caso di delega - che viene concessa, da parte del parlamento e a favore del governo, per il tramite di un'apposita legge-delega che deve precisare i limiti dell'esercizio della funzione legislativa per quanto concerne "i principi e criteri direttivi", gli oggetti di riferimento ed il periodo di tempo entro il quale deve aver luogo [cfr. art. 76 della costituzione] - dell'esercizio della funzione legislativa, e da quello di azione autonoma del governo "in casi straordinari di necessità e d'urgenza". Nel primo caso, l'esercizio della funzione delegata dà luogo a decreti legislativi aventi valore di legge ordinaria, mentre nel secondo caso si hanno i cosiddetti decreti legge, provvedimenti provvisori con forza di legge i quali perdono di efficacia se non convertiti in legge dalle camere entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
In particolare, nella legislatura degli esecutivi di centro-sinistra (la tredicesima) si è assistito - rispetto alla precedente - ad un notevole incremento del fenomeno dell'attività legislativa delegata, solo in parte giustificabile sulla base delle necessità di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano a quello della comunità europea, e di realizzazione del trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali.
Secondo una nostra stima approssimativa [il numero dei decreti legislativi della legislatura corrente è sottostimato per il fatto che alcune delle deleghe, ad oggi concesse, non sono state ancora esercitate] nella tredicesima legislatura il numero di di leggi corrispondente a delegazione legislativa e decretazione d'urgenza assomma a circa il 41% della produzione totale: il 14% è dovuto alla decretazione d'urgenza ed il resto a delegazione legislativa. Curiosamente, gli stessi criteri di stima - applicati sino ad oggi - all'attuale legislatura di centro-destra forniscono lo stesso valore del 41%; qui, però, le parti si invertono: circa il 28% proviene dalla decretazione d'urgenza e solo il resto dalla delegazione legislativa. Ne possiamo concludere che, sia nella precedente che nella corrente legislatura, oltre il 40% dell'attività legislativa è stata esercitata direttamente dall'esecutivo, nella forma di leggi-delega, decreti legislativi e decreti legge. Ciò che, per ora, distingue i governi di centro-sinistra dalla gang Berlusconi è la mancanza da parte di questi ultimi di qualsiasi rispetto, pur formale, della costituzione.
Laddove, infatti, i governi ulivisti avevano avuto maggior riguardo formale - ricorrendo più intensamente all'uso della pratica della delega piuttosto che a quella del decreto legge, il governo del cavaliere nero di Arcore si contraddistingue per il fatto che circa il 28% della sua produzione legislativa è da ricondurre alla decretazione d'urgenza. In completo spregio della costituzione repubblicana, il governo e l'ampia maggioranza parlamentare della casa delle libertà, fanno un pò come cazzo gli pare, stracciandone l'art. 77. Questo articolo, infatti, subordinerebbe l'esercizio da parte dell'esecutivo della potestà legislativa non-delegata alla sussistenza di requisiti straordinari, cioè non ordinari!, di necessità ed urgenza. Con quale faccia si può affermare che poco meno di un terzo delle leggi abbiano avuto origine da situazioni straordinarie? Beh, con quella di Berlusconi e soci, e grazie alla immancabile complicità di Ciampi.
Il federalismo, espediente classista [cfr. no.49], è l'ultimo disgraziato tassello del progetto di revisione istituzionale della prima repubblica condiviso, con la destra, dall'ex sinistra. Allo scadere della precedente legislatura, il governo di centro-sinistra ha fatto di tutto (anche in vista della possibilità di guadagnare consensi nelle imminenti elezioni politiche) per approvare la legge di revisione costituzionale vòlta a trasformare in senso federale lo stato regionale unitario costruito all'indomani della sconfitta del fascismo (legge costituzionale 3/2001 del 18.10.2001, modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione). I cambiamenti del vecchio impianto costituzionale - contenuti in questa legge - sono di grande momento, poiché non si riferiscono semplicemente ad una diversa articolazione funzionale del vecchio sistema delle autonomie, ma introducono principi del tutto nuovi. Questi aumentano significativamente i poteri, l'autonomia e l'indipendenza - dallo stato centrale - soprattutto delle regioni, ma anche di comuni, province e città metropolitane.
Dell'estensione dei poteri economici, cosiddetto federalismo fiscale [cfr. no.95], tratteremo di nuovo. Vale però la pena sottolineare, sin da ora, che le concessioni di principio, accordate dal centro-sinistra su questo specifico punto, sono molto ampie (a es., il cosiddetto emendamento Pagliarini alla finanziaria 2003 è un'attuazione dell'art. 119 della legge costituzionale 3/2001 e non, viceversa, un atto di radicalizzazione leghista (anche se non segna ancora l'introduzione del principio della regionalizzazione delle imposte sul reddito d'impresa). In questa sede, è il caso invece di richiamare le novità più importanti che la legge costituzionale 3/2001 comporta dal punto di vista dell'ordinamento dello stato. Esse sono costituite da: 1) Sostituzione del principio di stato federale a quello di stato unitario (art. 114); 2) Elevamento delle regioni al rango di organismi indipendenti, dotati di un'ampia potestà legislativa completamente autonoma rispetto allo stato centrale (art. 117); 3) Promozione ad "enti autonomi", con attribuzione di funzioni amministrative proprie, di province, comuni e città metropolitane (art. 114 e 118).

Per quanto riguarda il primo punto, basti considerare che laddove il precedente art. 114 affermava che "la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni" ora si stabilisce che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". Le regioni e gli enti locali, prima elementi di una pura e semplice ripartizione funzionale dello stato unitario, divengono elementi costitutivi di una forma statuale che si trasforma in federale. Tale sostituzione di principi trova la sua attuazione pratica nel salto qualitativo dei poteri attribuiti alle regioni. Secondo il nuovo art. 117, "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni". In questo modo, le regioni divengono titolari di fatto, affiancando lo stato, di una vera e propria potestà legislativa, laddove in precedenza esse potevano semplicemente esercitare la funzione legislativa in un novero limitato di materie, nei "limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato" e purché ciò non fosse "in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni".
La nuova potestà legislativa è invece incondizionata per le materie di competenza regionale, il cui ambito viene allargato sino ad abbracciare tutto ciò che residua rispetto alle materie di competenza esclusiva dello stato e rispetto a quelle di cosiddetta. "legislazione concorrente". In queste ultime, inoltre, il potere legislativo delle regioni incontra come unico limite quello di non potere occuparsi della determinazione dei principi fondamentali, che viene ancora riservata alla legislazione statale. Come ultima ciliegina, il nuovo art. 117 arriva addirittura a concedere alle regioni, nelle forme e nei casi stabiliti dallo stato e nelle materie di sua competenza, la possibilità di concludere accordi con altri stati. Una considerazione molto importante da far rilevare è come, con tale affiancamento delle regioni allo stato - sul piano della titolarità della potestà legislativa - si completi il progetto di golpe della costituzione repubblicana, arrivando alla sottrazione di parte del potere legislativo al parlamento nazionale, a favore di organismi guidati da presidenti ad elezione plebiscitaria e con poteri accentrati. Di golpe si tratta anche perché, sulla base delle norme costituzionali ancora vigenti, il parlamento dovrebbe essere l'unico titolare del potere legislativo!
L'ulivo ed il tristo ex banchiere assiso sul colle, che - garante della costituzione - tale illegittima modifica ha avallato, hanno la piena responsabilità di ciò. Il governo di centro-destra a fronte ad un quadro normativo di principio così allineato alle proprie istanze politiche, oggi non deve far altro che completare il lavoro, è cioè: provvedere alle logiche modifiche costituzionali che sono necessarie ad adeguare l'ordinamento statale ai nuovi principi federali (composizione della corte costituzionale, giustizia amministrativa, camera delle autonomie), dare concreta attuazione ai principi fissati dalla riforma del centro-sinistra. Attualmente, l'unico provvedimento di una certa concretezza è il disegno di legge costituzionale n. 1187 (ha completato la prima approvazione delle camere il 14.4.03), che stabilisce una integrazione all'art. 117. Questa integrazione, fortemente voluta da Bossi, è diretta ad individuare ed "attivare" una competenza legislativa esclusiva delle regioni per le materie dell'assistenza ed organizzazione sanitaria, dell'organizzazione e gestione degli istituti scolastici, della definizione dei programmi scolastici di competenza regionale, della polizia locale. L'obiettivo è quello di procedere ad una rapida privatizzazione e regionalizzazione della sanità e dell'istruzione scolastica.